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dal nostro statuto.... del 1995


art. 1 - Istituzione, denominazione, sede
.
È costituita l’Associazione denominata “Centro di Iniziativa Culturale Porta Stiera ”.
L’Associazione, che ha sede a Bologna, svolge la propria attività secondo lo spirito e le finalità del volontariato culturale e della solidarietà ed è regolata dagli art. 36 e segg. del Codice Civile, dal presente Statuto, dalla Legge 11/8/1991 n. 266 e dalle altre norme in materia sia Statali che Regionali.

art. 2 - Finalità e scopi.
Finalità dell’Associazione è quella di promuovere l’informazione, l’aggiornamento e l’approfondimento culturale su problemi di ordine civile, morale e politico, valutati nella loro prospettiva storica, sociale, economica, con particolare riferimento alla comunità cittadina.
A tale scopo l’Associazione svolge attività di documentazione, di studio e di ricerca, organizza dibattiti, confronti, seminari, e fornisce servizi culturali e sociali in genere, aperti a tutti i cittadini.
Nella sua attività l’Associazione si ispira democraticamente ai principi del pluralismo culturale, agisce secondo il metodo del confronto critico delle idee; e persegue lo scopo di favorire la formazione culturale e l’impegno sociale e civile, in particolare dei giovani, secondo i principi contenuti anche nel Documento allegato all’atto costitutivo.

art. 3 - Fondo comune .Il fondo comune dell’Associazione è costituito da contributi dei soci, da sovvenzioni pubbliche e private, da donazioni eventualmente pervenute, nonché dai beni acquistati con tali contributi, sovvenzioni e donazioni. Il fondo comune dell’Associazione dovrà essere esclusivamente destinato alla realizzazione degli scopi statutari. L’Associazione non ha fini di lucro. È esclusa la ripartizione fra i soci, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, del fondo comune dell’Associazione, compresi gli eventuali residui attivi delle gestioni sociali, sia durante il suo operare sia in caso di scioglimento. In caso di scioglimento dell’Associazione le eventuali disponibilità residue del fondo comune dovranno essere interamente devolute a scopi di beneficenza.Il presente articolo non può essere oggetto di revisione statutaria, se non in adeguamento a precise disposizioni di Legge.

art. 4 - Responsabilità .Per le obbligazioni regolarmente assunte nell’esercizio della propria attività da chi rappresenta l’Associazione i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune.

art. 5 - Soci .Nella domanda scritta di adesione, il candidato socio dichiara di conoscere lo Statuto dell’Associazione e di condividerne le finalità. La domanda di adesione è sottoscritta, per presentazione, da due soci. Sull’accoglimento delle domande di adesione decide il Collegio dei Garanti. Contro la decisione dei Garanti, i due soci presentatori possono chiedere che a decidere sull’accoglimento della domanda sia l’Assemblea, nella sua prima riunione utile. Trascorsi comunque due mesi dalla presentazione della domanda di adesione senza che il Collegio dei Garanti si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Il numero dei soci, che non è limitato, non può essere inferiore a sette, sotto condizione di scioglimento dell’Associazione. La qualifica di socio si perde o per dimissione o per espulsione.Il socio che si dimette non può chiedere la restituzione dei contributi versati. Con decisione del Collegio dei Garanti è espulso il socio che abbia commesso gravi infrazioni contro lo Statuto, o che abbia tenuto comportamenti disonorevoli dai quali siano derivati danni morali o materiali all’Associazione. Il socio oggetto del provvedimento di espulsione può ricorrere all’Assemblea, la quale deciderà nella sua prima riunione utile.

art. 6 - Diritti e obblighi del socio.Sono diritti statutari del socio: - partecipare all’Assemblea con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo; - discutere e approvare il Bilancio consuntivo annuale; - eleggere il Presidente e i Garanti. Sono obblighi del socio:- rispettare e osservare la lettera e lo spirito dello Statuto dell’Associazione;- versare annualmente il contributo associativo.Le prestazioni personali fornite dal socio, sia spontaneamente, sia su incarico del Presidente, per la realizzazione delle iniziative assunte dall’Associazione sono sempre volontarie e gratuite, e non danno comunque diritto ad alcuna remunerazione sotto qualsiasi forma. Per le spese eventualmente sostenute nello svolgimento di incarichi associativi assunti su incarico del Presidente, il socio ha diritto al rimborso, su sua richiesta e dietro presentazione di giustificativi, purché tali spese siano state preventivamente ed espressamente autorizzate dal Presidente e siano contenute entro i limiti stabiliti.

art. 7 - Contributo associativo. Entro il termine massimo di sei mesi dall’inizio dell’anno sociale, il socio è tenuto a versare il contributo associativo, il cui ammontare è fissato dall’Assemblea. È moroso il socio che, trascorsi sei mesi dopo il termine suddetto, non abbia ancora provveduto al versamento dovuto. Tale comportamento, agli effetti del presente Statuto, è considerato come atto di tacita dimissione. Perde comunque il diritto di partecipare ai lavori dell’Assemblea il socio che, alla data di convocazione della stessa, non sia in regola con il versamento del contributo associativo.

art. 8 - Organi dell’Associazione. Sono organi dell’Associazione: - l’Assemblea dei soci - il Presidente dell’Associazione - il Collegio dei Garanti. Il Presidente e i Garanti durano in carico due anni e sono rieleggibili. Le cariche associative sono gratuite.

art. 9 - Assemblea. L’Assemblea annuale dei soci è convocata dal Presidente entro quattro mesi dall’inizio dell’anno sociale. L’Assemblea è inoltre convocata dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità, o quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l’ora dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. L’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci. Ciascun socio può essere portatore di tre deleghe. Il Presidente e i Garanti effettivi non possono essere portatori di deleghe. Trascorsa comunque un’ora dall’orario di inizio dei lavori indicato nella lettera di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci personalmente presenti, purché superiori a sette. La presenza di almeno uno dei tre Garanti effettivi è obbligatoria per la validità dei lavori dell’Assemblea. I lavori dell’Assemblea sono presieduti dal Presidente dell’Associazione o da un socio da lui espressamente delegato.

art. 10 - Compiti dell’Assemblea. Spetta all’Assemblea dei soci:- eleggere il Presidente dell’Associazione e il Collegio dei Garanti; - indicare le direttive generali alle quali dovrà attenersi il Presidente nello svolgimento delle attività programmate; - discutere e approvare il Bilancio consuntivo annuale presentato dal Presidente;   - approvare la relazione annuale dell’attività svolta dal Collegio dei Garanti; - fissare l’ammontare del contributo associativo annuo; - decidere, in seconda istanza, sulle domande di ammissione non accolte o sulle espulsioni deliberate dal Collegio dei Garanti, limitatamente ai casi previsti dall’art. 5; - deliberare le modifiche allo Statuto; - deliberare lo scioglimento dell’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, personalmente o per delega. Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei soci presenti (personalmente o per delega) i quali devono rappresentare almeno la metà dei soci iscritti.

art. 11 - Il Presidente dell’Associazione. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione e può stare in giudizio per la medesima. Il Presidente convoca l’Assemblea e ne presiede i lavori. Il Presidente cura l’esecuzione delle direttive generali di attività indicategli dall’Assemblea e assume tutte le iniziative che, in accordo con lo Statuto, sono ritenute opportune e utili per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. Al Presidente competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, della quale presenta rendiconto annuale all’Assemblea. Il Presidente può nominare un Segretario Amministrativo e un Segretario Organizzativo, i quali, nello svolgimento delle loro funzioni, sono responsabili nei suoi confronti. Altri eventuali incarichi, o specifici o a tempo indeterminato, ma nei limiti di durata in carica del Presidente, possono essere da questo attribuiti. È compito del Presidente conservare gli atti sociali, i documenti relativi alle entrate e le delibere dell’Assemblea.

art. 12 - Il Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta all’anno per esaminare il Bilancio consuntivo annuale; e inoltre, tutte le volte che uno dei Garanti effettivi lo ritiene necessario per esaminare questioni di competenza statutaria collegiale.Spetta al Collegio dei Garanti:- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sulla conformità delle iniziative intraprese con le finalità statutarie dell’Associazione; - pronunciarsi sulle domande di ammissione all’Associazione e sui casi di espulsione previsti all’art. 5; - sorvegliare l’amministrazione dell’Associazione; - esaminare il Bilancio consuntivo annuale e redigerne la relazione da presentare all’Assemblea; - giudicare, come amichevole compositore, senza formalità e inappellabilmente, le eventuali controversie fra i soci della Associazione. All’Assemblea dei soci, i Garanti presentano annualmente la relazione sull’attività da loro svolta nell’esercizio concluso.

art. 13 - Anno sociale. Bilancio. L’anno sociale decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Il Bilancio consuntivo annuale si riferisce all’esercizio corrispondente all’anno sociale e da esso devono risultare beni, contributi, sovvenzioni e lasciti ricevuti. Il Bilancio è redatto a cura del Presidente dell’Associazione, ed è comunicato al Collegio dei Garanti almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea che deve discuterlo e approvarlo. Eventuali avanzi di gestione devono, entro l’esercizio successivo, essere investiti in strutture a servizio dell’Associazione o destinati a iniziative previste dallo Statuto.

art. 14 - Regolamento. Su proposta del Presidente, l’Assemblea può deliberare un regolamento interno per il migliore funzionamento degli Organi statutari e per il più efficiente svolgimento dell’attività associativa.

art. 15 - Rinvio. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali sul volontariato.


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